Un cliente al dettaglio ha diritto ai seguenti diritti di protezione a cui rinuncia quando diventa un cliente professionale elettivo.

  1. Un Cliente al dettaglio riceverà maggiori informazioni/disposizioni in merito a iFOREX Europe, ai suoi servizi ed eventuali investimenti, ai suoi strumenti finanziari e alla loro performance, alla natura e ai rischi degli strumenti finanziari, ai costi, alle commissioni, alle spese e agli oneri e alla salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, inclusi dettagli sintetici di qualsiasi sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi, a seconda dei casi.

  2. Qualora iFOREX Europe fornisca i servizi di Ricezione e Trasmissione di ordini e/o Esecuzione di ordini del Cliente (anche quando agisce in qualità di mandante), iFOREX Europe chiederà al Cliente al dettaglio di fornire informazioni relative alle sue conoscenze ed esperienze nel campo degli investimenti rilevanti per il tipo specifico di prodotto o servizio offerto o richiesto, in modo da consentire a iFOREX Europe di valutare se il servizio o prodotto d'investimento previsto sia appropriato per il cliente. Nel caso in cui iFOREX Europe ritenga, sulla base delle informazioni ricevute, che il prodotto o il servizio non sia appropriato per un cliente al dettaglio, avvertirà il cliente di conseguenza. Si prega di notare che iFOREX Europe non è tenuta a valutare l'adeguatezza in alcuni casi specificati dalla legge (ad esempio, ma non solo, la situazione in cui su base di sola esecuzione lo strumento finanziario in questione non è complesso). iFOREX Europe è autorizzata a presumere che un Cliente Professionale abbia l'esperienza e le conoscenze necessarie per comprendere i rischi connessi a quei particolari servizi o operazioni d'investimento, o tipi di operazioni o prodotti, per i quali il cliente è classificato come Cliente Professionale. Di conseguenza, e a differenza della situazione con un Cliente al dettaglio, iFOREX Europe non dovrebbe generalmente avere bisogno di ottenere ulteriori informazioni dal cliente ai fini della valutazione dell'adeguatezza per quei prodotti e servizi per i quali è stato classificato come Cliente professionale.

  3. Nell'esecuzione degli ordini, le imprese d'investimento e gli istituti di credito che forniscono servizi d'investimento devono adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere la cosiddetta "best execution" degli ordini dei clienti, ossia per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti.

  4. Quando iFOREX Europe esegue un ordine di un cliente al dettaglio, il miglior risultato possibile viene determinato in termini di corrispettivo totale, che rappresenta il prezzo dello strumento finanziario e i costi relativi all'esecuzione, che comprendono tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le commissioni della sede di esecuzione, le commissioni di compensazione e liquidazione e qualsiasi altra commissione pagata a terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine. iFOREX Europe invierà inoltre un avviso al Cliente al dettaglio confermando l'esecuzione dell'ordine non appena possibile e non oltre il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la conferma viene ricevuta da iFOREX Europe da un terzo, non oltre il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo, a seconda dei casi. Anche i clienti professionali hanno diritto a una conferma dell'esecuzione dei loro ordini, tuttavia non esiste una tempistica specifica in merito a quando il cliente professionale riceverà queste informazioni. Tuttavia, questa conferma sarà fornita tempestivamente.

  5. iFOREX Europe deve informare i Clienti al dettaglio delle difficoltà materiali rilevanti per la corretta esecuzione del loro ordine (o degli ordini) non appena ne vengono a conoscenza.

  6. I Clienti al dettaglio possono avere diritto a un indennizzo nell'ambito del Fondo di compensazione degli investitori per i clienti delle società d'investimento, mentre i Clienti professionali non hanno diritto a un indennizzo nell'ambito di tale fondo.

  7. I clienti al dettaglio hanno diritto alle misure nazionali di intervento sui prodotti, in relazione alla restrizione, commercializzazione, distribuzione e vendita di CFD ai clienti al dettaglio, che si applicano in ogni Stato membro del SEE.